lunedì 11 marzo 2013

Monzuno, replica delle querelanti dopo l’assoluzione del consigliere Tonelli


Dopo la pubblicazione del post del 6 marzo su questo blog, con la notizia che un processo che aveva fatto molto discutere a Monzuno era giunto al suo epilogo, le due querelanti Gironi Ramona e Parisini Claudia hanno inviato una nota, per rispondere a quelle che, a loro avviso, sarebbero “alcune inesattezze” contenute nel post. Lo facciamo ben volentieri, non solo per una questione di “par condicio” tra le due parti coinvolte nella vicenda, ma anche per dare una migliore informazione ai nostri lettori. Nella loro nota, Gironi e Parisini sostengono “di non avere  mai  intentato alcun processo nei confronti del Sig. Germano Tonelli, anzi; le sottoscritte hanno infatti sporto denuncia-querela contro ignoti a seguito della quale la Procura della Repubblica ha ritenuto di dover procedere nei confronti del Sig. Tonelli e del Sig. Dionisi. Successivamente siamo state citate in qualità di testi.” Questa affermazione però non concorda col dispositivo di sentenza,
che in apertura riporta testualmente: “Le sigg.re Gironi Ramona e Parisini Claudia si sono costituite parti civili”. E’ ovvio infatti che, senza costituirsi parti civili, non ci sarebbe stato processo. Quindi non si vede dove sia l’inesattezza. Resta quindi da capire, se la querela era “contro ignoti”, come avrebbe fatto la Procura a dare luogo a un processo contro Tonelli e Dionisi, e non contro la Banda Bassotti. Tra l’altro Gironi e Parisini avevano promosso (come ricorda opportunamente il dispositivo di sentenza, nel quale viene riassunta la vicenda), la raccolta di firme che chiedeva le dimissioni di Tonelli. A seguito della sparizione della petizione era partita la querela e da lì il processo, che vedeva imputato Tonelli, in concorso con Dionisi, per la presunta sottrazione della petizione. Processo conclusosi, come già noto, con l’assoluzione di entrambi “per non avere commesso il fatto”.
La nota inviata da Gironi e Parisini ci chiede anche di evidenziare che l’assoluzione di Tonelli è ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. ovvero (citiamo quanto riportato nella nota di Gironi-Parisini) “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”, che è, sostengono sempre Gironi e Parisini, “ipotesi molto diversa dall’assoluzione per non aver commesso il fatto” come dichiarato nel post. Effettivamente la sentenza afferma che l’assoluzione è ai sensi dell’art. 530 comma 2° del C.P.P., anche perché la presunta prova di colpevolezza dipendeva dalla registrazione di pessima qualità  fatta da una telecamera installata dentro un bar. Ma è anche vero che l’unica formula usata, e per ben due volte, nel dispositivo di sentenza, per motivare l’assoluzione sia di Tonelli che di Dionisi, dice testualmente “per non aver commesso il fatto”. Ci pare di poter escludere che il giudice che ha redatto il dispositivo della sentenza si sia confuso sulla formula più corretta da usare, e non essendovi nel dispositivo altre formule all’infuori di questa, l’abbiamo ripresa tale e quale nel post. Anche qui, se c’è inesattezza semmai è del giudice, che poteva usare una motivazione diversa e non  l’ha fatto, e non nostra. Nella nota si chiede infine di evidenziare che il “processo squisitamente politico“, di cui si parla nel post, (ma lo fa Tonelli in una sua valutazione dopo l’assoluzione, n.d.r.)  “sono state più le sottoscritte a subirlo viste le tante accuse rivolteci di aver orchestrato manovre politiche in accordo con l’amministrazione del comune di Monzuno”. E noi lo evidenziamo, sempre per completezza d’informazione. 

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