Creati gli “ambiti territoriali ottimali”, da cui nasceranno le Unioni di Comuni.
Tra questi la CM Valle del Reno e l’Unione Valli Savena e Idice
Rafforzamento dell’associazionismo tra Comuni, regolamentazione delle gestioni associate obbligatorie e superamento delle Comunità montane. Queste in sintesi le novità introdotte lo scorso 20 dicembre dall’Assemblea legislativa regionale.
Perno della riforma è la suddivisione di tutto il territorio regionale
in aree denominate “ambiti territoriali ottimali”. Per i Comuni che ne faranno parte la conseguenza sarà quella di esercitare, obbligatoriamente, la gestione associata di una serie di funzioni. Mentre la norma statale prescrive l’obbligo della gestione associata solo per i piccoli Comuni (fino a 5 mila abitanti o fino ai 3 mila se montani), questo provvedimento estende l’obbligo anche agli altri comuni. Tra le funzioni obbligatorie rientreranno quelle relative ai sistemi informatici e alle tecnologie dell’informazione e tutte le funzioni ex provinciali che saranno conferite ai Comuni stessi alla fine del processo di riordino del livello provinciale. I Comuni inclusi nell’ambito territoriale ottimale possono aggregarsi secondo le stesse forme associative già individuate dal legislatore statale, ossia ricorrendo al modello dell’Unione di Comuni o a quello delle convenzioni.
in aree denominate “ambiti territoriali ottimali”. Per i Comuni che ne faranno parte la conseguenza sarà quella di esercitare, obbligatoriamente, la gestione associata di una serie di funzioni. Mentre la norma statale prescrive l’obbligo della gestione associata solo per i piccoli Comuni (fino a 5 mila abitanti o fino ai 3 mila se montani), questo provvedimento estende l’obbligo anche agli altri comuni. Tra le funzioni obbligatorie rientreranno quelle relative ai sistemi informatici e alle tecnologie dell’informazione e tutte le funzioni ex provinciali che saranno conferite ai Comuni stessi alla fine del processo di riordino del livello provinciale. I Comuni inclusi nell’ambito territoriale ottimale possono aggregarsi secondo le stesse forme associative già individuate dal legislatore statale, ossia ricorrendo al modello dell’Unione di Comuni o a quello delle convenzioni.
All’interno di ciascun ambito territoriale potrà esservi soltanto una Unione di Comuni, con adeguate dimensioni demografiche (almeno 10 mila abitanti oppure 8 mila nel caso di Unioni di Comuni montani). È previsto l’eventuale superamento della pluralità di Unioni, ove preesistenti nello stesso ambito. Tra le altre novità, anche la trasformazione di diritto delle attuali Comunità montane in Unioni dei comuni montani, con un impegno a tutelare il personale nel passaggio da un ente all’altro.
Nessun commento:
Posta un commento